donazione che realizzi il presupposto oggettivo IVA effettuata da imprenditore, è soggetta ad IVA


 

Not. Roberto Santarpia

rsantarpia@notariato.it


In riferimento allo studio CNN n. 90/2001/T sul nuovo regime impositivo delle successioni, non riesco a comprendere se via sia una discrasia tra quanto riportato al paragrafo 9, lì dove si dice che la riforma non ha innovato a quanto in precedenza vigente con riferimento all'IVA che torna applicabile anche alle donazioni effettuate dall'imprenditore a favore del coniuge o parenti in linea retta, dove la donazione realizzi una
destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio di impresa, mentre poco più oltre si legge che sotto il profilo soggettivo siamo fuori del campo IVA se effettuate (intendo: comunque) a favore del coniuge o di parenti in linea retta.


Come va tassata detta fattispecie?

 

 


 

Not. Gaetano Petrelli

gpetrelli@notariato.it

 

Le due affermazioni riguardano due profili diversi:

 

1.      la prima (quella relativa all'imposta sul valore aggiunto) e' di carattere generale e senza eccezioni: la donazione a favore del coniuge, di parenti in linea retta, di altri parenti entro il quarto grado, che realizzi il presupposto oggettivo IVA, se effettuata da imprenditore è soggetta ad IVA; cio' perche' la novella non ha in alcun modo modificato il sistema risultante dal D.P.R. 633/1972;

2.     
la seconda riguarda la debenza dell'imposta di donazione, che essendo soppressa non e' ora piu' dovuta per le suddette donazioni, nonche' dell'imposta di registro (e delle altre "imposte sui trasferimenti" previste per gli atti a titolo oneroso, ex, c. 2 dell'art. 13, dovute solo per le donazioni a soggetti diversi dai suddetti parenti e dal coniuge).