donazione che realizzi il presupposto oggettivo IVA effettuata da
imprenditore, è soggetta ad IVA
Not.
Roberto Santarpia
In riferimento allo studio CNN n. 90/2001/T sul nuovo regime
impositivo delle successioni, non riesco a comprendere se via sia una discrasia
tra quanto riportato al paragrafo 9, lì dove si dice che la riforma non ha
innovato a quanto in precedenza vigente con riferimento all'IVA che torna
applicabile anche alle donazioni effettuate dall'imprenditore a favore del
coniuge o parenti in linea retta, dove la donazione realizzi una
destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio di
impresa, mentre poco più oltre si legge che sotto il profilo soggettivo siamo
fuori del campo IVA se effettuate (intendo: comunque) a favore del
coniuge o di parenti in linea retta.
Come va tassata detta fattispecie?
Not.
Gaetano Petrelli
Le due affermazioni riguardano due
profili diversi:
1.
la prima (quella relativa all'imposta
sul valore aggiunto) e' di carattere generale e senza eccezioni: la donazione a
favore del coniuge, di parenti in linea retta, di altri parenti entro il quarto
grado, che realizzi il presupposto oggettivo IVA, se effettuata da imprenditore
è soggetta ad IVA; cio' perche' la novella non ha in alcun modo modificato il
sistema risultante dal D.P.R. 633/1972;
2.
la seconda riguarda la debenza dell'imposta di donazione, che
essendo soppressa non e' ora piu' dovuta per le suddette donazioni, nonche'
dell'imposta di registro (e delle altre "imposte sui trasferimenti"
previste per gli atti a titolo oneroso, ex, c. 2 dell'art. 13, dovute solo per le
donazioni a soggetti diversi dai suddetti parenti e dal coniuge).